STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’associazione di promozione sociale MICSUGLIANDO (di seguito indicata come Associazione), che non persegue scopo di lucro, è apartitica e apolitica, la sua durata è illimitata.
Possono far parte dell’Associazione rappresentanti di altre associazioni o singoli cittadini che condividono lo spirito dell’associazione.
L’Associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta, essi non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

Art. 2 SEDE

L’Associazione ha sede legale in Pontedera, (PI) Via Toscoromagnola 169 Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Scopo e finalità dell’Associazione contribuire:

 

  • allo sviluppo della vita associativa a livello locale, nazionale ed internazionale;

  • alla formazione della coscienza civile con particolare attenzione alla diffusione ed educazione all’arte in tutte le sue forme ed alla cultura, alla tutela e al rispetto dell’ambiente, all’ottimizzazione delle risorse, al consumo consapevole e allo sviluppo ecosostenibile;

  • al principio della tolleranza nel rispetto delle minoranze culturali e dei soggetti svantaggiati, alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia sociale;

  • all’integrazione dei soggetti diversamente abili, al potenziamento delle loro capacità e competenze;

  • a valorizzare l’esperienza delle persone anziane e dei bambini attraverso attività ludico-ricreative e di aggregazione;

  • alla formazione permanente degli adulti (ivi compresi operatori e professionisti), favorendo l’inserimento ed il re-inserimento lavorativo e sociale, alla realizzazione di contesti ludico-ricreativi e di migliore gestione del tempo libero.

 

Per realizzare tali fini l’Associazione può organizzare:

 

  • attività artistiche: musicali, teatrali, televisive, cinematografiche, divulgative.
  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti; attività di formazione artistica e creativa rivolta alla cittadinanza;

  • la realizzazione di una propria testata giornalistica per la promozione e diffusione di ogni forma d’arte;

  • corsi teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in varie discipline scientifiche e tecnologiche; attività editoriale: blog, ebook, web radio, streaming, dépliantes, e altre attività; attività di editing audio, foto e video;

  • esposizioni e mostre-mercato, convegni, dibattiti, manifestazioni di carattere artistico, culturale, sociale, ludico-ricreativo, promuovendo e gestendo concorsi, bandi informali, corsi, laboratori e workshop;
  • progetti rivolti agli enti pubblici e privati, stipulando convenzioni o richiedendo contributi,
    partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione degli enti locali, pubblici e privati;

  • partecipazione a concorsi per gestione di iniziative culturali e sociali o di strutture a carattere culturale e sociale;
  • acquisizione beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l’articolo 2659 del codice civile;
  • la messa a disposizione dei propri locali ai soci per svolgere attività libero professionali o ricreative, accettando contributi per tale scopo.
  • accreditandosi come agenzia formativa, secondo le norme vigenti in materia;
  • gestendo servizi al cittadino, complementari e accessori all’espletamento delle attività statutarie.

 

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni delle leggi 675/97 e della 196/2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

 

Ci sono tre categorie di soci:

  

  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
  • Soci ordinari, meritori di partecipare al livello direttivo, dovranno fare apposita richiesta che deve essere approvata.
  • Soci sostenitori: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio sostenitore al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci sostenitori è subordinata all’iscrizione e al versamento di un contributo in favore dell’Associazione.

 

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale contestualmente all’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio che svolge attività di volontariato non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati, non esclude tuttavia forme di lavoro dipendente o prestazioni autonome. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

 

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, presso la sede legale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea Soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

 

 

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

– L’Assemblea dei Soci;

– Il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente

 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, è previsto un rimborso spese.

 

 

 

Art. 9 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

 

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

a) quando la richiede il Presidente;

b) quando il Direttivo lo ritenga necessario;

c) quando la richiede almeno un quarto dei soci.

 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione (in questi casi viene comunicato con avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza). E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

 

L’assemblea ordinaria

a) ratifica il Presidente;

b) elegge il Consiglio Direttivo, il quale a sua volta eleggerà il Presidente;

c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;

e) approva annualmente l’importo della quota sociale di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;

f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

g) approva il programma annuale dell’Associazione.

 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio assente.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

 

L’assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare, di essere eletti qualora abbiano maturato una permanenza di dodici mesi dal tesseramento nell’Associazione.

 

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a cinque membri. Se i membri sono tre o quattro è valido con due. Se i membri sono cinque è valido con tre.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

Il Comitato direttivo:

a) nomina il Presidente

b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

c) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione

d) redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.

e) ammette i nuovi soci

f) esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).

 

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

 

 

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

L’Associazione trae risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:

 

  1. le eccedenze degli esercizi annuali;
  2. quote sociali e contributi degli aderenti: quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea;

  3. la gestione economica del patrimonio;

d) dai contributi liberali, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
e) contributi dello stato, enti locali, enti ed istituzioni pubbliche e soggetti e istituzioni privati;
f) contributi da organismi internazionali;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali, artigianali, artistiche, professionali, promozionali e produttive marginali;
h) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;

i) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

 

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.

 

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

 

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

 

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. È assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

 

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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